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Questo concetto di giudizio chiamato “equità”, è funzionale nella common Law inglese ed in tutti i paesi facenti parte del Commonwealth. In Italia non è in uso se non in sporadici casi elencati nel c.c. ma già questo principio era attuato dai pretori nel diritto romano di cui abbiamo alcuni richiami di Gaio nella Lex Aquilia. Grozio riteneva la nozione di “equità” in un duplice modo, in primo luogo in modo importante, in riferimento ai principi di giustizia e di legittimità, in secondo, nella capacità correttiva e percettiva del diritto in generale. L’equità è un giudizio secondo coscienza sociale cioè la norma viene sopportata dal giudizio di equità che dà il giudice nell’ambito della valutazione del caso, artt. 113 e 114 c.p.c. Vi sono casi in cui il giudice di pace pronuncia sentenze di equità a norma dell'art. 113, 2 comma, c.p.c. (cause di valore non superiore a 1.100 euro). Pur non rientrando tra le fonti esplicitamente elencate nell’ art. 38, primo comma, dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia delle Nazioni Unite, l’equità potrebbe far parte dei “principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili” . Ma di fatto non sembra che questo tenore giurisnaturalistico sia attuato nella sua estensione normativa, nel nostro paese. Quello che auspicherei per l’ottenimento di una giustizia razionale, che il diritto possa inglobare il giudizio di equità come fonte e come valore giurisprudenziale, e che nella sentenza, il giudice oltre alla verifica dei fatti e degli indizi, prima di trarre le sue conclusioni con specifica, darebbe una valutazione allo status animus del teste. Gli individui non sono tutti uguali nello stato del sentimento e del grado di origine culturale, di fronte alla legge. Se si usano gli stessi pesi non si rasenta la giusta valutazione né la sentenza può essere considerata esaustiva. Tutto al più si sono applicate le norme ma non si è valutata la persona, la quale è proprio quella a essere valutata. Nel campo penale, la presunzione di innocenza è il lampo di luce che apre a quello che possa essere considerata la rilevanza di equità da applicare nel momento del giudizio, ma poi il tutto si perde nell’iter del processo non mettendo in evidenza quelle che sono i valori personali da essere valutati all’infuori della norma che dà la giusta pena. Si risolve tutto con un calcolo matematico di sanzione e dopo avere considerato le giustificazioni e le attenuanti generiche, si dà il verdetto. A mio avviso dovrebbe essere inclusa la valutazione del movente che ha portato il teste ad agire. Leggere lo sviluppo del pensiero che un uomo eusdem possa aver fatto sotto l’azione provocatoria dell’altra parte. Dopo di che questa reazione eusdem deve a sua volta essere messa a confronto con quella personale del teste in base alle sue caratteristiche personali. Allora si può dare il giudizio che certamente sarà equo. Giuseppe Drago
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